ATTENZIONE: il sito dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta è in aggiornamento, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibiliATTENZIONE: il sito dell'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta è in aggiornamento, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili 

1. Utilizzo della piattaforma

Come eseguire il primo accesso all'area personale?

Per accedere alla propria area personale bisogna recarsi all'indirizzo https://ordbioplv.irideweb.it/ o cliccare sul bottone "ACCEDI AI SERVIZI ONLINE" del nostro sito web. Per fare il primo accesso, serve lo SPIDo la cieID.

 

Cosa prepararsi per la domanda di prima iscrizione?

Per iscriversi all'Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta occorre:

  • possedere la cittadinanza italiana o di uno stato estero con cui esista un trattamento di reciprocità;
  • godere dei pieni diritti civili;
  • essere di specchiata condotta morale;
  • avere la residenza oppure il domicilio, oppure esercitare la professione in una delle tre Regioni su cui insiste l'Ordine Territoriale (Piemonte, Liguria, Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région Autonome Vallée d'Aoste);
  • aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Biologo o di Biologo Junior (cd "Esame di Stato")

 

Come richiedere i certificati?

Per scaricare documenti come autocertificazioni o il certificato di iscrizione all’Albo, è necessario accedere all'AREA RISERVATA mediante SPID o CIE. 

 


2. Requisiti per iscrizione all'Ordine/Albo

Il laureato triennale può iscriversi all’Ordine dei Biologi?

Il laureato triennale può iscriversi all’Ordine dei Biologi territoriale nella Sez. B (Biologo Junior). Possono iscriversi all’Ordine le lauree triennali delle seguenti Classi:

  • Classe 12 (D.M. 509/99) / L13 (D.M. 270/04) - Scienze Biologiche
  • Classe 1 (D.M. 509/99) / L2 (D.M. 270/04) - Biotecnologie
  • Classe 27 (D.M. 509/99) / L32 (D.M. 270/04) - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.

Il superamento dell’Esame di Stato è propedeutico e indispensabile all’iscrizione all’Ordine.

 

Ci si può iscrivere all’Albo Professionale dei Biologi senza aver superato l'Esame di Stato?

No, fatto salvo per i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati (limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica), i ricercatori universitari a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della legge 240/2010) e a tempo determinato (art. 24, comma 1, della legge 240/2010).

 

Con una laurea LM61 è necessario sostenere l'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Biologo?

Certamente, come per tutte le altre lauree abilitanti, anche con una laurea LM61 è obbligatorio superare l’Esame di Stato per poter essere abilitati all’esercizio della professioni di Biologo/a

 


3. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni

Si può richiedere un trasferimento a un altro Ordine?

Sì, è possibile richiedere un trasferimento per motivazioni comprovate, se nella circostanza di trasferimento della propria residenza, domicilio o della sua attività lavorativa in una delle tre regioni. Non è ammesso il trasferimento per chi è coinvolto in procedimenti penali, disciplinari o sospeso dalla professione.

 


4. Competenze dei Biologi

Il Biologo può eseguire e firmare analisi chimiche?

Alla luce della più recente Giurisprudenza non esistono confini precisi tra la professione di Biologo e quella di Chimico, che si ritrovano ad avere spazi comuni nell’esercizio della professione. Il Biologo, pertanto, può eseguire e firmare analisi tradizionalmente considerate chimiche, purché siano rivolte alla tutela della salute umana, delle piante, degli animali e dell’ambiente.

 

Il laureato triennale può firmare i referti o i rapporti di prova?

Il laureato triennale iscritto all’Ordine dei Biologi nella Sez. B in applicazione all’Art.31 del DPR 328/01 non può firmare i referti o i rapporti di prova, in quanto di competenza del Dirigente Biologo (iscritto nella Sez. A).

 

I Biologi iscritti all'Ordine di riferimento sono autorizzati ad effettuare test rapidi con il pungidito (es. glicemia, colesterolo)?

Si, è proprio tra le prerogative dei Biologi abilitati la possibilità di eseguire test rapidi. Inoltre, essi possono anche emettere e firmare referti veri e propri. Non possono, tuttavia, effettuare prelievi di sangue venoso a meno di essere abilitati con lo specifico corso richiesto ed effettuarlo in strutture in cui sia presente un medico o un'infermiere abilitato.

 


5. Obblighi formativi (ECM)

Chi è soggetto all’obbligo ECM? Quando inizia l’obbligo?

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. I crediti formativi che tutti i Biologi iscritti all’Ordine devono acquisire sono quelli ECM; tale obbligo per i soggetti che in precedenza non avevano l’obbligo in quanto professionisti non sanitari (come nel caso ad esempio dei Biologi ambientali) decorre dal primo gennaio 2019 e da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo passato (2017 – 2018 – 2019, ovvero 50 crediti fatte salve eventuali esoneri o esenzioni). I professionisti sanitari che precedentemente all’entrata in vigore della L.3/2018 non svolgevano alcuna attività professionale in ambito sanitario e pertanto non erano soggetti all’obbligo di acquisizione dei crediti ECM potranno compilare il modulo di esonero pubblicato nel sito, nella sezione: Servizi – Modulistica –Uff. Formazione esclusivamente per gli anni 2017-2018.

 

Si possono spostare i crediti ECM in esubero da un triennio a un altro?

No, non è possibile effettuare lo spostamento dei crediti ECM accumulati al triennio successivo. Tuttavia, i crediti accumulati in eccesso possono essere imputati al soddisfacimento dell'obbligo formativo dei trienni precedenti.

 

Come posso verificare i miei crediti ECM?

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. I Biologi, al pari degli altri professionisti sanitari, può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S., i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo. Può chiedere, inoltre, in qualsiasi momento al proprio Ordine l’attestazione del numero di crediti formativi registrati e, al termine del triennio formativo di riferimento, l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente. Tutte le operazioni si possono effettuare previa registrazione al portale Co.Ge.A.P.S.

 

I professionisti iscritti a due Ordini professionali sanitari devo acquisire 150 crediti a triennio per ogni Ordine (per una somma di 300 in totale) o sono tenuti a raggiungere l'obbligo solo per uno dei due?

L'obbligo formativo ECM è individuale e ammonta, di norma, a 150 crediti per ciascun triennio formativo. I crediti vengono attribuiti al professionista in base alla corrispondenza tra il codice fiscale associato allo SPID/CIE del professionista e il codice fiscale inserito dal provider all'interno dell'elenco dei discenti che hanno acquisito i crediti mediante la frequenza di quel dato evento ECM. Pertanto, nel caso in cui un professionista eserciti due differenti professioni sanitarie, potrà decidere autonomamente, in base al proprio fabbisogno formativo, come articolare nell'arco del triennio la propria formazione ECM. Tutti i crediti acquisiti saranno visualizzabili all'interno della propria pagina personale del portale Co.Ge.A.P.S.

 


6. Modalità e obblighi fiscali per i liberi professionisti

Quando occorre aprire la partita IVA?

La Partita Iva deve essere aperta quando si svolge un'attività libero-professionale o di consulenza. L’apertura della P.Iva comporta la scelta del codice di attività (codice ATECO). La scelta deve essere oculata e idonea per essere in linea con gli studi di settore e l'attività che si svolge.

 

Qual è il nuovo codice ATECO da utilizzare per l’attività di Biologo Nutrizionista?

A partire dal 1° gennaio 2025 sono cambiati i codici di attività (codici ATECO) per il Biologo Nutrizionista. Il precedente codice 72.11.00 è stato trasformato in 72.10.10, la dizione che lo caratterizza è la seguente: "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie".

La scelta del codice di attività è molto importante ai fini degli studi di settore. Si consiglia consultare un consulente fiscale per dubbi e approfondimenti.

 

L'apertura della p.IVA online è gratuita?

Sì, l’apertura della Partita IVA online è gratuita. La procedura di apertura della Partita IVA non prevede alcun costo se effettuata tramite i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Il modello di richiesta è gratuito e può essere compilato e trasmesso senza oneri. La domanda deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, solitamente tramite PEC, all’indirizzo dell’ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del richiedente. In alternativa, è possibile presentarla attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline/Entratel) oppure recandosi presso un ufficio. Non sono previsti costi per l’apertura in sé: eventuali spese possono nascere solo se si decide di richiedere supporto a professionisti o intermediari per l’assistenza nella compilazione o per consulenze fiscali.

 

Anche i Biologi Nutrizionisti, a partire dal 1 gennaio 2026, dovranno avere il registratore di cassa telematica ed effettuare il collegamento diretto fra quest'ultimo e i POS?

No, l’obbligo scatta solo per alcune categorie di soggetti che, svolgendo attività commerciali (vendita al dettaglio, ristorazione, alberghi, etc.), hanno in dotazione un registratore telematico. I Biologi Nutrizionisti sono esclusi da tale nuovo adempimento.

 


7. Obblighi professionali degli iscritti

Avere una PEC (posta elettronica certificata) è obbligatorio?

Sì, tutti gli iscritti ad un Albo Professionale hanno l’obbligo di possedere una casella PEC, ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012, indipendentemente dall'attività svolta e dall'Ordine di riferimento.

 


8. Norme deontologiche e legislazioni

Per svolgere la professione di Biologo Nutrizionista è necessaria la specializzazione?

No. La specializzazione in Scienze dell'Alimentazione, conseguita dopo la laurea, è un titolo culturale, che consente di svolgere la propria professione con maggiori competenze. Per svolgere la professione è obbligatoria invece l’iscrizione all’Ordine dei Biologi nella Sez.A.

 

È giusto pubblicare dati preliminari di studi non sottoposti a peer review?

Nel trattare e divulgare i risultati di studi scientifici, in particolar modo quelli che toccano ambiti delicati come la salute pubblica, il nostro primo dovere è mantenere prudenza e garantire trasparenza delle fonti.

La divulgazione di dati non completi o non ancora verificati può avere conseguenze significative: non solo rischia di generare confusione nella comunità scientifica, ma può anche incidere negativamente sulle decisioni individuali e collettive legate alla salute, bene che come professionisti sanitari abbiamo il dovere di tutelare. In qualità di Biologi siamo chiamati a un compito delicato, che va oltre la ricerca: assieme ad altri professionisti siamo custodi della conoscenza scientifica e abbiamo la responsabilità di renderla disponibile alla società in maniera corretta, fondata e comprensibile. Questa responsabilità etica e professionale implica non solo il rispetto del metodo scientifico, ma anche la consapevolezza dell’impatto che le nostre parole e le nostre scelte comunicative possono avere sul benessere e sul giudizio delle persone.

È quindi fondamentale ricordare sempre che:

  • i dati vanno contestualizzati in base al disegno sperimentale, alla qualità metodologica e all’ampiezza del campione studiato;
  • devono essere resi disponibili in forma completa e trasparente;
  • è necessario sottoporli a revisione indipendente e da parte di pare (peer reviewing) prima di trarre conclusioni o diffonderli come conoscenza consolidata;
  • ogni affermazione deve poggiare su letteratura scientifica accreditata, prodotta e validata secondo criteri riconosciuti e approvati dalla Comunità Scientifica Internazionale

Solo seguendo questi principi è possibile mantenere la credibilità del nostro lavoro e la fiducia della Società, non solo nei nostri confronti, ma in generale nei confronti della scienza.

Diffondere informazioni parziali, non verificate o premature non è soltanto un errore metodologico: è un atto che può minare il rapporto tra scienza e cittadinanza, generando incertezza, sfiducia e possibili danni reali. Il nostro ruolo di Biologi, pertanto, non si esaurisce nella produzione di dati, ma si completa nella capacità di interpretarli con rigore, divulgarli con responsabilità e discuterli con trasparenza, indipendentemente dalle nostre credenze e dai nostri interessi personali. In questo risiede la nostra vera autorevolezza scientifica e la nostra credibilità.

 


9. Whistleblowing (segnalazioni di illeciti della professione)

Come e a chi devono essere segnalati i casi di abuso della professione?

I casi di abuso della professione devono essere segnalati all'Ordine di appartenenza, attraverso un sistema di segnalazione anonima. Questo sistema è stato attivato per contrastare eventuali condotte illecite e promuovere la trasparenza e l'integrità.

La segnalazione può essere fatta da chiunque venga a conoscenza di atti illeciti nell'ambito della propria attività professionale, inclusi iscritti all'Ordine, dipendenti, collaboratori, fornitori, e altri soggetti in relazione con l'Ordine. Il sistema di segnalazione è gestito tramite una piattaforma informatica crittografata, che garantisce anonimato, riservatezza, e la possibilità di comunicare in modo sicuro con il ricevente della segnalazione.

Le segnalazioni possono riguardare violazioni di normative, comportamenti fraudolenti o scorretti, abusi o violazioni di regolamenti etici e deontologici, e sospetti qualificati di illeciti. Moduli e approfondimenti disponibili alla nostra pagina dedicata al whistleblowing.

 


10. Dubbi sull'identità professionale del Biologo

Che differenza c'è tra il Biologo Nutrizionista e il Dietista?

Si tratta di due professioni molto diverse, in quanto si basano su competenze e responsabilità diverse e provengono da percorsi formativi distinti.

Il Biologo Nutrizionista è un laureato in Scienze Biologiche (o corsi di studio affini), abilitato e iscritto all’Ordine dei Biologi. Può elaborare in autonomia piani alimentari per soggetti sani o con patologie già diagnosticate, senza necessità di prescrizione o supervisione medica.

Il Dietista, invece, è un professionista sanitario, laureato in Dietistica, corso appartenente alle Professioni Sanitarie (classe L/SNT3, Professioni sanitarie tecniche). Opera prevalentemente in ambito clinico, su indicazione e sotto la supervisione del medico, soprattutto nei casi patologici. In atre parole, entrambi si occupano di Nutrizione umana, ma con ruoli e competenze differenti, stabiliti dalla normativa vigente.