L’Ordine dei Biologi del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta mette a disposizione un canale protetto per segnalare illeciti e altre violazioni di cui si viene a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa o professionale.
Il sistema di whistleblowing è disciplinato dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937.
Cos’è il whistleblowing?
Il whistleblowing è la segnalazione, attraverso un canale protetto, di comportamenti illeciti o irregolarità di cui una persona viene a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa o professionale. In pratica, permette a chi scopre una possibile violazione all’interno o nei rapporti con un’organizzazione di portarla all’attenzione di chi può verificarla e intervenire, tutelando la riservatezza della persona che segnala e proteggendola da eventuali ritorsioni nei casi previsti dalla legge.
Il whistleblowing non è invece un canale generale per reclami, richieste di assistenza o controversie personali, né serve a segnalare qualsiasi comportamento ritenuto scorretto.
Chi può effettuare una segnalazione?
La tutela prevista dalla normativa riguarda le persone che acquisiscono informazioni su possibili violazioni nel proprio contesto lavorativo o professionale con l’Ordine. Tra queste rientrano:
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i dipendenti dell’Ordine;
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i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti e i collaboratori che svolgono attività per l’Ordine;
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i lavoratori e i collaboratori di imprese che forniscono beni, servizi o opere all’Ordine;
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i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti;
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le persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Le tutele possono applicarsi anche prima dell’inizio del rapporto, per esempio durante una selezione, durante il periodo di prova e dopo la conclusione del rapporto, quando le informazioni sulla possibile violazione siano state acquisite nel corso di quel rapporto. La semplice iscrizione all’Ordine, da sola, non rende automaticamente una persona destinataria della disciplina sul whistleblowing: è necessario che le informazioni siano state acquisite nell’ambito di uno dei rapporti tutelati dalla normativa.
Cosa può essere segnalato?
Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che possono ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ordine e che rientrano tra le violazioni previste dal Decreto Legislativo n. 24/2023. Possono rientrare, per esempio, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e determinate violazioni della normativa nazionale o dell’Unione europea comprese nell’ambito di applicazione del decreto.
È possibile segnalare anche fondati sospetti relativi a violazioni già commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché comportamenti diretti a nascondere una violazione. Non è necessario disporre di una prova definitiva prima di effettuare una segnalazione. È però importante fornire informazioni il più possibile precise e circostanziate, in modo da consentire le necessarie verifiche.
Non rientrano invece nella disciplina del whistleblowing le contestazioni o rivendicazioni legate esclusivamente a un interesse personale della persona segnalante, come quelle riguardanti esclusivamente il proprio rapporto individuale di lavoro.
Come effettuare una segnalazione interna
La segnalazione interna può essere effettuata in forma scritta attraverso la piattaforma informatica WhistleblowingPA oppure, su richiesta della persona segnalante, in forma orale mediante un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Segnalazione scritta tramite WhistleblowingPA
La piattaforma WhistleblowingPA permette di inviare la segnalazione attraverso un ambiente informatico protetto, progettato per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse. Al termine della procedura viene fornito un codice univoco di 16 cifre. È importante conservarlo: servirà per accedere nuovamente alla segnalazione, verificarne lo stato e comunicare con chi la sta gestendo.
SEGNALA IN FORMA ANONIMA UN SOSPETTO DI CONDOTTA ILLECITA
Segnalazione in forma orale
In alternativa alla piattaforma informatica, la segnalazione può essere effettuata in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
L’incontro viene fissato entro un termine ragionevole e si svolge in condizioni idonee a garantire la riservatezza. La segnalazione viene documentata mediante verbale, che la persona segnalante può verificare, rettificare e sottoscrivere.
Riservatezza e segnalazioni anonime
Riservatezza e anonimato non sono la stessa cosa. Quando una persona comunica la propria identità attraverso il canale di whistleblowing, questa viene protetta: il sistema garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle altre persone menzionate nella segnalazione, oltre che del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
È possibile effettuare anche una segnalazione senza indicare la propria identità. Le segnalazioni anonime vengono esaminate quando sono sufficientemente circostanziate e fondate su elementi di fatto. Se la persona che ha effettuato una segnalazione anonima viene successivamente identificata o decide di rendere nota la propria identità, vengono applicate le tutele previste dalla normativa quando ne ricorrono le condizioni.
Quali tutele sono previste?
La normativa protegge chi effettua una segnalazione nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
In particolare, prevede:
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la tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti;
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la protezione del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
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il divieto di ritorsioni conseguenti alla segnalazione;
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specifiche misure di protezione e, nei casi previsti dalla legge, limitazioni della responsabilità della persona segnalante.
Per beneficiare delle tutele, al momento della segnalazione devono esistere ragionevoli motivi per ritenere vere le informazioni comunicate e la segnalazione deve rientrare nell’ambito previsto dalla normativa.
Quando è possibile rivolgersi ad ANAC?
Il canale interno dell’Ordine è normalmente lo strumento da utilizzare per effettuare una segnalazione. In determinate circostanze previste dal Decreto Legislativo n. 24/2023 è però possibile effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
È possibile utilizzare il canale esterno, in particolare, quando:
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il canale interno obbligatorio non è attivo oppure non possiede i requisiti previsti dalla legge;
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è già stata effettuata una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
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esistono fondati motivi per ritenere che una segnalazione interna non avrebbe un seguito efficace o potrebbe esporre la persona segnalante al rischio di ritorsioni;
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esistono fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le informazioni complete e l’accesso al canale esterno sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle segnalazioni sono trattati nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche garanzie previste per il whistleblowing. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa dedicata.